MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA
Art. 1 – Disposizioni Generali
- Diritto fondamentale dei tesserati è quello di essere trattati con rispetto e dignità,
nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni
altra condizione di discriminazione, prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n.
198, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità
digenere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione
patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva. Il diritto alla salute e al
benessere psico-fisico dei tesserati costituisce un valore assolutamente prevalente anche
rispetto al risultato sportivo. Chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all’attività
sportiva è tenuto a rispettare i predetti diritti dei tesserati. - La Accademia Appiano SSD previene e contrasta ogni forma di abuso, violenza o
discriminazione nei confronti dei tesserati, in particolare se minori. A tal fine, informa
i tesserati dei rispettivi diritti, favorisce la diffusione delle politiche di safeguarding
della Federazione e adotta misure e procedure per assicurare l’efficacia di tali
politiche, anche mediante la formazione di lavoratori, collaboratori e volontari che, a
qualsiasi titolo e ruolo, sono coinvolti nell’attività sportiva e sono a contatto con gli
atleti. - La Accademia Appiano SSD e i suoi tesserati e soci si conformano alle disposizioni
di cui al d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, al d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 nonché
alle disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia e adottano ogni
necessaria misura per favorire il pieno sviluppo fisico, emotivo, intellettuale e sociale
dell’atleta, la sua effettiva partecipazione all’attività sportiva nonché la piena
consapevolezza di tutti i tesserati in ordine a propri diritti, doveri, obblighi,
responsabilità e tutele. - I soggetti tenuti al rispetto del presente documento sono:
a) tutti i tesserati della Accademia Appiano SSD;
b) tutti coloro che intrattengono rapporti di lavoro o volontariato con
Accademia Appiano SSD;
c) tutti coloro che, a qualsiasi titolo, intrattengono rapporti con Accademia Appiano
SSD.
Art. 2 – Adozione e finalità del Modello organizzativo e di controllo dell’attività
sportiva e il collegato Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione
delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione
- La Accademia Appiano SSD adotta il presente Modello organizzativo e di controllo
dell’attività sportiva e il collegato Codice di condotta a tutela dei minori e per la
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prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di
discriminazione, in conformità con il d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, con le
disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia nonché con i Principi
Fondamentali emanati dal CONI. L’Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche
di Safeguarding, nell’esercizio delle funzioni attribuitegli, coordina la corretta
attuazione delle predette disposizioni e dei Principi Fondamentali emanati dal CONI.
- Il presente Modello è aggiornato con cadenza almeno quadriennale, nonché ogni qual
volta necessario al fine di recepire le eventuali modifiche e integrazioni dei Principi
Fondamentali del CONI o delle Linee Guida della Federazione nonché le eventuali
ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI e le raccomandazioni
dell’Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding e del Responsabile
federale delle politiche di safeguarding della Federazione. In sede di prima applicazione, la
Accademia Appiano SSD aggiorna il presente Modello con cadenza almeno trimestrale, durante
il primo anno, e semestrale durante il secondo, previe verifiche sulla sua effettività. - Il presente Modello persegue i seguenti obiettivi:
a) la promozione dei diritti di cui all’art. 2 dei Principi Fondamentali emanati dal
CONI;
b) la promozione di una cultura e di un ambiente inclusivi che assicurino la dignità
e il rispetto dei diritti di tutti i tesserati, specie se minori, e garantiscano
l’uguaglianza e l’equità, nonché valorizzino le diversità;
c) la consapevolezza da parte dei tesserati in ordine ai propri diritti doveri, obblighi,
responsabilità e tutele;
d) l’individuazione e l’attuazione da parte della Accademia Appiano SSD di
adeguate misure, procedure e politiche di safeguarding, anche in conformità con
le raccomandazioni del Responsabile federale delle politiche di safeguarding, che
riducano i rischi di condotte lesive dei diritti dei propri tesserati, in special modo
nei confronti dei tesserati minori;
e) la gestione tempestiva, efficace e riservata delle segnalazioni di fenomeni di
abuso, violenza e discriminazione e tutela dei segnalanti;
f) la completa e corretta informazione dei tesserati, anche minori, sulle misure e
procedure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e
discriminazione e, in particolar modo, sulle procedure per la segnalazione degli
stessi;
g) la partecipazione della Accademia Appiano SSD e dei tesserati alle iniziative
organizzate dalla Federazione nell’ambito delle politiche di safeguarding
adottate;
h) il coinvolgimento proattivo di tutti coloro che partecipino alle attività sportive,
con qualsiasi funzione o titolo, nell’attuazione delle misure, procedure e politiche
di safeguarding della Accademia Appiano SSD; - Il presente Modello prevede misure e procedure di prevenzione e contrasto verso ogni
condotta di abuso, violenza o discriminazione, comunque consumata in ogni forma,
anche omissiva, o commissiva mediante omissione, e/o modalità, di persona o tramite
modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi, e-mail, social network, blog,
programmazione di sistemi di intelligenza artificiale e altre tecnologie informatiche.
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Art. 3 – Fattispecie di abuso, violenza e discriminazione
- Ai fini del presente Modello costituiscono abuso, violenza e discriminazione e sono
come tali sanzionabili le seguenti fattispecie:
a) l’abuso psicologico; l’abuso fisico;
b) la molestia sessuale;
c) l’abuso sessuale;
d) la negligenza;
e) l’incuria;
f) l’abuso di matrice religiosa;
g) il bullismo, il cyberbullismo;
h) i comportamenti discriminatori. - Ai fini del comma precedente, si intendono:
a) per “abuso psicologico”, qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di
rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l’isolamento o qualsiasi altro
trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero
tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato
attraverso l’utilizzo di strumenti digitali;
b) per “abuso fisico”, qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni,
percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in
senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla
salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del
minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono
anche consistere nell’indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore
performance sportiva) un’attività fisica inappropriata come il somministrare
carichi di allenamento inadeguati in base all’età, genere, struttura e capacità fisica
oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti,
nonché nell’uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi.
In quest’ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo
di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;
c) per “molestia sessuale”, qualunque atto o comportamento indesiderato e non
gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una
grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche
consistere nell’assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere
osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o
non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od
ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto
intimidatorio, degradante o umiliante;
d) per “abuso sessuale”, qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione
sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui
consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel
costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o
indesiderate, o nell’osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;
e) per “negligenza”, il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi
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tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa
conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al
presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che
venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può
consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei
bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;
f) per “incuria”, la mancata soddisfazione delle necessita fondamentali a livello
fisico, medico, educativo ed emotivo;
g) per “abuso di matrice religiosa”, l’impedimento, il condizionamento o la
limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di
esercitarne in privato o in pubblico il culto purché́ non si tratti di riti contrari al
buon costume;
h) per “bullismo, cyberbullismo”, qualsiasi comportamento offensivo e/o
aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto,
personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia
in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più
tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono
anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e
atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di
disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche
riguardanti l’aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance
sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di
danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima).
i) per “comportamenti discriminatori”, qualsiasi comportamento finalizzato a
conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche
fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche,
religione, convinzioni personali o politiche, disabilità, età o orientamento
sessuale.
Art. 4 – Piano di prevenzione e gestione del rischio e protocolli di contenimento
- Su proposta del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni di cui al
successivo art. 5, comma 1, ilConsiglio di Amministrazione della Accademia Appiano
SSD adotta annualmente (i) un Piano di prevenzione e gestione del rischio in relazione
ai fenomeni di abusi, violenze e discriminazioni nonché i (ii) protocolli di
contenimento del rischio stesso e gestione delle segnalazioni prevedendo:
a) in relazione alla propria dimensione e alle discipline sportive praticate, misure
preventive e attività periodiche di controllo idonee a garantire lo svolgimento
dell’attività nel rispetto delle disposizioni vigenti, ivi compresi i Principi e le
Linee Guida emanate dalla FSN, nonché idonee a individuare ed eliminare
tempestivamente situazioni di rischio, intervenendo anche sui relativi effetti;
b) in relazione alla propria dimensione e alle discipline sportive praticate, misure di
contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione, alla gestione delle
segnalazioni nonché alla tutela dei segnalanti e assistenza alle vittime;
c) adeguate misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di uguaglianza di
genere, diversità e inclusione nonché al monitoraggio periodico dei risultati;
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d) un adeguato sistema disciplinare che preveda sanzioni monitorie
(ammonizione e ammenda) e inibitorie (sospensione, squalifica dalle
competizioni, esclusione dalla SSD) da comminare – cumulativamente alle sanzioni
disciplinari e penali previste per le condotte di molestia, abuso, violenza e
discriminazione – a coloro i quali violino le disposizioni e i protocolli del modello
organizzativo tesi alla prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra
condizione di discriminazione. Le sanzioni comminabili sono diversificate in ragione
della natura del rapporto giuridico intercorrente tra l’autore della violazione e la SSD,
nonché del rilievo e gravità della violazione commessa e del ruolo e responsabilità
dell’autore. Le sanzioni comminabili sono diversificate tenuto conto del grado di
imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o dell’intenzionalità del comportamento
relativo all’azione/omissione, tenuto altresì conto dell’eventuale recidiva, nonché
dell’attività lavorativa svolta dall’interessato e della relativa posizione funzionale, gravità
del pericolo creato, entità del danno eventualmente creato alla Società dall’eventuale
applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 231/01 e s.m.i., presenza di circostanze
aggravanti o attenuanti, eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che
abbiano concorso nel determinare l’infrazione, unitamente a tutte le altre particolari
circostanze che possono aver caratterizzato il fatto.
- Il Piano di cui al comma 1 prevede almeno:
a) adeguati strumenti per il pieno sviluppo della persona-atleta e la sua effettiva
partecipazione all’attività sportiva;
b) adeguati strumenti per l’inclusione e la valorizzazione delle diversità dei tesserati;
c) adeguati strumenti di gestione e tutela dei tesserati, soprattutto minori, da parte
dei tecnici e dei soggetti preposti, nel rispetto e promozione dei relativi diritti,
durante gli allenamenti, le manifestazioni sportive e ogni attività anche collegata
e connessa organizzata dalla Accademia Appiano SSD;
d) adeguati strumenti per incentivare la frequenza alla formazione obbligatoria
annuale e ai corsi di aggiornamento annuali previsti dalla Federazione in materia
di safeguarding;
e) buone pratiche e adeguati strumenti di early warning al fine di favorire
l’emersione di comportamenti lesivi o evitare eventuali comportamenti
strumentali;
f) adeguate misure per la sensibilizzazione sulla prevenzione dei disturbi alimentari
negli sportivi, con il supporto delle necessarie competenze specialistiche, anche
sulla base delle convenzioni stipulate dalla Federazione;
g) adeguate misure per l’adozione da parte di tecnici di un linguaggio idoneo in base
dell’età e alle specificità del singolo soggetto;
h) adeguate misure di prevenzione in specifiche situazioni di rischio quali, in
particolare ma non solo:
i. ambienti, luoghi e spazi in cui è facilitato il contatto fisico e l’esposizione
fisica (come spogliatoi, docce, etc.);
ii. viaggi, trasferte e pernotti; trattamenti e prestazioni sanitarie (e.g. fisioterapia,
visite medico-sportive, etc.) che comportino necessari contatti fisici tra tesserati,
soprattutto se minori e altri soggetti;
iii. manifestazioni sportive di qualsiasi livello.
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- Oltre a quanto previsto dal comma precedente, il Piano di cui al comma 1 prevede
adeguati strumenti per:
a) la tutela dei diritti di cui all’art. 1, comma 1 del presente Modello;
b) la creazione di un ambiente sano, sicuro e inclusivo per tutti i tesserati;
c) la rimozione degli ostacoli che impediscano l’espressione delle potenzialità degli
atleti o la realizzazione di un ambiente sportivo sano, sicuro e inclusivo;
d) la prevenzione concreta dei rischi di abuso, violenza e discriminazione, tenendo
conto delle caratteristiche dell’Affiliata e delle persone tesserate, in particolare
se minori;
e) la rappresentanza paritaria di genere, nel rispetto della normativa applicabile e
delle specificità di ogni disciplina sportiva;
f) l’osservanza di quanto previsto dalle disposizioni di cui al d.lgs. n. 36 del 28
febbraio 2021 e al d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, dalle disposizioni emanate
dalla Giunta Nazionale del CONI e dalla Federazione in materia nonché, più in
generale, per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e
discriminazione, in relazione alle specificità della disciplina sportiva praticata, e
alle caratteristiche della Federazione e dei relativi tesserati. - I protocolli di cui al comma 1 assicurano almeno:
a) l’accesso ai locali durante allenamenti e sessioni prova (soprattutto di tesserati
minori) a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è
affidata la cura degli atleti ovvero a loro delegati;
b) la concreta possibilità da parte dei medici sportivi e degli operatori sanitari che
riscontrino i segni e gli indicatori delle lesioni, delle violenze e degli abusi di
attivare senza indugio, nel rispetto della disciplina vigente, le procedure previste,
informandone il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni della
Accademia Appiano SSD e il Responsabile federale delle politiche di
safeguarding;
c) l’assistenza psicologica o psico-terapeutica ai tesserati;
Art. 5 – Nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni - Allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione
sui propri tesserati, in particolar modo se minori, nonché per garantire la protezione
dell’integrità fisica e morale degli sportivi anche ai sensi dell’art. 33, comma 6 del
d.lgs. n. 36 del 28 febbraio il Consiglio di Amministrazione della Accademia Appiano
SSD nomina il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni di cui all’art.17
del Regolamento Safeguarding della Federazione. - Il Responsabile di cui al comma precedente è scelto tra persone di comprovata
moralità e competenza e in particolare tra:
a) professori universitari di prima e seconda fascia, anche a riposo, o ricercatori
universitari anche a tempo determinato, in materie giuridiche o medico-sanitarie;
b) magistrati, anche a riposo, di ogni giurisdizione;
c) avvocati dello Stato, anche a riposo;
d) notai, con almeno 2 anni di esperienza nella giustizia sportiva;
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e) psicologi o psicoterapeuti iscritti all’albo che non abbiano riportato sospensioni o
radiazioni dal proprio ordine di appartenenza;
f) avvocati abilitati preferibilmente con esperienza nella giustizia sportiva;
g) coloro che abbiano ricoperto il ruolo di Presidente Federale, Consigliere Federale,
Segretario Generale o Presidente o Componente di Organi territoriali di
Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di
Promozione Sportiva e Associazioni Benemerite;
h) sportivi di alto livello in discipline sportive organizzate da Federazioni Sportive
Nazionali e Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI.
- Il Responsabile di cui al primo comma non dovrà inoltre:
a) aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati non colposi, a pene
detentive superiori a un anno, ovvero a pene che comportino l’interdizione dai
pubblici uffici superiori a un anno;
b) aver riportato nell’ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni
sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte del CONI o
di organismi sportivi internazionali riconosciuti, o da parte delle Federazioni
Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva
o Associazioni Benemerite. - Della nomina del Responsabile di cui al primo comma è data pubblicità nelle modalità
di cui al successivo art. 8, comma 1. Nelle medesime modalità è data pubblicità dei
contatti del predetto Responsabile. La nomina è altresì comunicata alla Federazione,
nelle modalità da questa previste. - Il Responsabile di cui al primo comma dura in carica 4 anni e può essere riconfermato.
- In caso di gravi irregolarità di gestione o di funzionamento, la nomina di Responsabile
di cui al primo comma può essere revocata prima della scadenza del termine con
provvedimento motivato del Consiglio di Amministrazione. Della revoca e delle
motivazioni è data tempestiva notizia al Responsabile federale delle politiche di
safeguarding. il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione con le
modalità di cui al precedente comma. - In caso di cessazione del ruolo di Responsabile di cui al primo comma, per dimissioni,
per decadenza per perdita dei requisiti, o per qualsiasi altro motivo, il Consiglio di
Amministrazione nomina entro 30 giorni un nuovo Responsabile.
Art. 6 – Funzioni del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni - Il Responsabile di cui all’art. 5 comma 1:
a) predispone e propone al Consiglio di Amministrazione l’adozione del Piano e dei
protocolli di cui all’art. 4 comma 1 del presente Modello;
b) vigila sul rispetto del Regolamento Safeguarding della Federazione, per quanto di
competenza, nonché sul rispetto del presente Modello e del Codice di cui all’art.
2, comma 1, adottati dalla Accademia Appiano SSD. Vigila altresì sul rispetto del
Piano e dei protocolli di cui all’art. 4, comma 1 del presente Modello, nonché sul
rispetto degli obblighi informativi e di ogni altra disposizione in materia;
c) adotta le opportune iniziative per prevenire e contrastare nell’ambito della
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Accademia Appiano SSD ogni forma di abuso, violenza e discriminazione nonché
ogni iniziativa di sensibilizzazione che ritiene utile e opportuna;
d) adotta provvedimenti di quick response in caso di presunti comportamenti lesivi
e o altri adeguati provvedimenti, tra cui quello di sospensione del singolo
tesserato, per ogni altra violazione delle disposizioni del presente Modello, del
Codice di cui all’art. 2, comma 1, del Piano e dei protocolli di cui all’art. 4 comma
1;
e) commina le sanzioni previste per la violazione delle disposizioni in materia;
f) adotta apposite misure che prevengano qualsivoglia forma di vittimizzazione
secondaria dei tesserati che abbiano in buona fede:
i. presentato una denuncia o una segnalazione;
ii. manifestato l’intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;
iii. assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una
segnalazione;
iv. reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o
discriminazioni;
v. intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di
safeguarding;
g) adotta misure e iniziative volte a sanzionare abusi di segnalazioni manifestamente
infondate o effettuate in mala fede.
h) segnala al Responsabile federale delle politiche di safeguarding eventuali
condotte rilevanti e fornisce allo stesso ogni informazione o documentazione
richiesta;
i) formula al Consiglio di Amministrazione le proposte di aggiornamento dei
Modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei Codici di condotta,
tenendo conto delle caratteristiche della Accademia Appiano SSD;
j) valuta annualmente, salvo il più breve termine di cui all’art. 2, comma 2, le misure
del presente Modello dell’attività sportiva e del Codice di cui all’art. 2, comma 1,
nell’ambito della Accademia Appiano SSD, sviluppando e attuando sulla base di
tale valutazione un piano d’azione al fine risolvere le criticità riscontrate;
k) promuove l’adozione e la diffusione di apposite convenzioni o patti “di
corresponsabilità o collaborazione” tra atleti, tecnici, personale di supporto e coloro che
esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti;
l) esercita ogni altra funzione attribuitagli dal Consiglio di Amministrazione.
- Nel rispetto del principio di proporzionalità, in ogni caso i provvedimenti di cui alle
lettere d) ed e) del comma precedente devono tenere in particolare considerazione la
natura e la gravità delle violazioni, il numero di violazioni, ovvero qualsiasi altra
circostanza rilevante (quali la minore età, le condizioni o menomazioni psico-fisiche
della vittima), ferme restando le procedure e le sanzioni previste dall’ordinamento
della Federazione e dalla Accademia Appiano SSD. - Il Responsabile di cui all’art. 5, comma 1, svolge le sue attività in via autonoma e
indipendente rispetto all’organizzazione sociale. - Nell’esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile di cui all’art. 5, comma 1,
assicura la riservatezza delle segnalazioni ricevute nonché la tempestiva ed efficace
gestione delle stesse.
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- Il Responsabile di cui all’art. 5, comma 1, inoltre, partecipa all’attività obbligatoria
formativa organizzata dalla Federazione e si coordina con il Responsabile federale
delle politiche di safeguarding ogni qual volta necessario, e comunque con cadenza
almeno semestrale, inviando relazione almeno annuale, nonché recependo e attuando
le relative raccomandazioni senza indugio. - Il Responsabile di cui all’art. 5, comma 1 e il Responsabile federale delle politiche di
safeguarding possono accedere liberamente e in ogni tempo alle informazioni e alle
strutture sportive della Accademia Appiano SSD, anche mediante audizioni e
ispezioni senza preavviso, nonché favorendo la collaborazione dei tesserati e di tutti
coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all’attività sportiva.
Art. 7 – Contrasto dei comportamenti lesivi e gestione delle segnalazioni - Chiunque venga a conoscenza o abbia il sospetto che vengano posti in essere
comportamenti rilevanti ai sensi dell’art. 3 che coinvolgano tesserati, specie se minori,
è tenuto a darne immediata comunicazione al Responsabile di cui all’art. 5, comma 1,
o al Responsabile federale delle politiche di safeguarding. - In ogni caso, i tesserati sono tenuti a fornire senza indugio al Responsabile di cui
all’art. 5, comma 1 ogni informazione relativa a eventuali comportamenti in
violazione delle disposizioni e dei protocolli in materia di abusi, violenze e
discriminazioni. Il Responsabile di cui all’art. 5, comma 1, informa altresì il
Responsabile federale delle politiche di safeguarding nonché l’Ufficio del
Procuratore federale, ove competenti. - Al fine di assicurare la riservatezza della segnalazione, il Consiglio di
Amministrazione predispone, ad esclusiva gestione del Responsabile di cui all’art.
5, comma 1, una procedura di whistleblowing di cui è data pubblicità con le medesime
modalità di cui all’art. 8, comma 1 del presente. - L’identità di chiunque effettui una segnalazione ai sensi dell’art. 7 non può essere
rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle
segnalazioni. L’obbligo di riservatezza ha ad oggetto, oltre al nominativo del
segnalante, tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa identificare, anche
indirettamente, il segnalante medesimo. - La segnalazione di cui al comma 1 del presente articolo è sottratta all’accesso agli atti
amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato. - La protezione della riservatezza è estesa all’identità delle persone coinvolte a qualsiasi
titolo nella segnalazione, anche se meramente menzionate, fino alla conclusione dei
procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime
garanzie previste in favore della persona segnalante e salvo diversamente disposto dal
Responsabile di cui all’art. 5, comma 1 per ragioni di interesse superiore. - Il trattamento dei dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle
segnalazioni è effettuato dalla Accademia Appiano SSD, in qualità di titolare del
trattamento, nel rispetto della normativa vigente.
Art. 8 – Obblighi informativi e altre misure
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- Del presente Modello, della notizia della sua adozione e dei relativi aggiornamenti,
della nomina del Responsabile di cui all’art. 5, comma 1, del Piano e dei protocolli di
cui all’art. 4, comma 1 è data adeguata pubblicità nell’ambito della Accademia
Appiano SSD. - Dell’adozione del presente Modello nonché dei relativi aggiornamenti è data altresì
immediatamente comunicazione al Responsabile di cui all’art. 5, comma 1 e al
Responsabile federale delle politiche di safeguarding; - Al momento del tesseramento, la Accademia Appiano SSD informa il tesserato o
eventualmente coloro che ne esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è
affidata la cura dello stesso, del presente Modello, nonché del nominativo e dei
contatti del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni della Accademia
Appiano SSD. - La Accademia Appiano SSD trasmette ogni informazione rilevante al Responsabile
contro abusi, violenze e discriminazioni della SSD stessa, al Responsabile federale
delle politiche di safeguarding, nonché all’Ufficio della Procura federale, ove
competente. - La Accademia Appiano SSD adotta adeguate misure per:
a) la diffusione e pubblicizzazione periodica presso i tesserati delle procedure per la
segnalazione di eventuali comportamenti lesivi; la diffusione di e l’accesso a
materiali informativi finalizzati alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di
abuso, violenza e discriminazione nonché alla consapevolezza dei tesserati in
ordine a propri diritti, obblighi e tutele;
b) la diffusione di e l’accesso a materiali informativi finalizzati alla
sensibilizzazione su e alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi;
c) informare i tesserati o eventualmente coloro esercitano la responsabilità
genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, con riferimento alle
specifiche misure adottate per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso,
violenza e discriminazione in occasione di manifestazioni sportive;
d) la diffusione e pubblicizzazione presso i tesserati di ogni altra politica di
safeguarding adottata dalla Federazione e dalla Accademia Appiano SSD.
Art. 9 – Disposizioni finali - Per quanto non espressamente previsto si rinvia allo Statuto della Federazione e alla
normativa federale in materia. - Il presente Modello entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Responsabile Safeguarding Avv. Giulia Leone
